Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro  la  Regione  Calabria,  in
persona  del  suo  Presidente  p.t.,  per   la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale. 
    Dell'art. l, comma 1, lett. b) e lett. c)  e  dell'art.  3  della
legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 47 del 21 aprile 2016,
per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e 120 della Costituzione,
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2016. 
 
                                Fatto 
 
    In data 21 aprile 2016, sul n. 47 del Bollettino Ufficiale  della
Regione Calabria, e' stata pubblicata la legge Regionale n. 11 del 20
aprile 2016,  recante  «istituzione  dei  servizi  delle  professioni
sanitarie  infermieristiche,   ostetriche,   riabilitative,   tecnico
sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni  sociali  -
modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29». 
    Le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lett. b) e  lett.
c) e nell'art. 3 della detta legge, come meglio si andra' a precisare
in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di
previsioni   costituzionali   e   illegittimamente   invasive   delle
competenze dello Stato; la legge deve pertanto  essere  impugnata  in
parte qua, come con il presente atto effettivamente  la  si  impugna,
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. Occorre preliminarmente rammentare che nella Regione  Calabria
si e' verificata negli scorsi anni una situazione di grave squilibrio
economico-finanziario con riferimento alle  prestazioni  erogate  dal
Servizio Sanitario Nazionale, squilibrio tale da mettere a rischio la
stessa garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 
    Conseguentemente, la Regione ha stipulato con il Ministero  della
salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  volto
ad  individuare  «gli  interventi  necessari  per  il   perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal  comma
173», secondo la previsione dell'art. 1, comma 180,  della  legge  n.
311/2004 (cd. legge finanziaria 2005). 
    Peraltro, non avendo la Regione realizzato gli obiettivi previsti
dal Piano di rientro nei tempi e con la consistenza previsti dall'ora
richiamato art. 1., comma 180, nonche' dall'intesa Stato-Regioni  del
23 marzo 2005 e dai successivi  interventi  legislativi  in  materia,
essa e' stata commissariata ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge
del 1° ottobre 2007, n. 159 in attuazione  dell'art.  120,  comma  2,
della Costituzione (1) e dell'art. 8, comma 1, della legge  5  giugno
2003  (Attuazione  dell'art.  120  della  Costituzione   sul   potere
sostitutivo). (2) 
    Prevede, infatti, l'ora  richiamato  art.  4  che,  «qualora  nel
procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di  rientro
... si prefiguri il mancato rispetto da  parte  della  regione  degli
adempimenti  previsti  dai  medesimi   Piani,   in   relazione   alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari  nella  dimensione  e  nei
tempi ivi programmati, in finzione degli interventi  di  risanamento,
riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del  sistema
sanitario  regionale,  anche  sotto  il  profilo   amministrativo   e
contabile,  tale  da  mettere  in  pericolo  la  tutela   dell'unita'
economica  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  ...,   il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con  la  procedura  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, diffida la regione ad  adottare  entro  quindici
giorni tutti gli  atti  normativi,  amministrativi,  organizzativi  e
gestionali  idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi
previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.); in caso di
inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi  in  cui  gli  atti  e  le
azioni  posti  in  essere  risultino  inidonei  o  insufficienti   al
raggiungimento  degli  obiettivi  programmati,   il   Consiglio   dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della salute, sentito il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4,
comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.). 
    Ed infatti, nella seduta del 30 luglio  2010,  il  Consiglio  dei
ministri delibero' la  nomina  di  un  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario  della  Regione  Calabria,  individuando  lo  stesso  nella
persona del Presidente pro tempore della Regione. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, con delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010,  il
Commissario ad acta approvo' i Programmi operativi  con  i  quali  fu
data prosecuzione al Piano di Rientro 2013-2015. 
    Sopraggiunta  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015), il Consiglio dei  ministri,  con  delibera  del  12
marzo 2015, ha conferito, ai sensi  dell'art.  1,  comma  569,  della
stessa legge, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione  del
piano  di  rientro  ad  un  diverso  soggetto,  secondo  i  Programmi
operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009. 
    Tale  delibera  attribuisce  al  nuovo  Commissario  ad  acta   i
contenuti del mandato commissariale gia' affidato al  Presidente  pro
tempore della Giunta  regionale  calabra.  Al  Commissario  e'  stato
infatti assegnato l'incarico prioritario di  adottare  ed  attuare  i
Programmi operativi  e  gli  interventi  necessari  a  garantire,  in
maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza,
sicurezza e qualita', nei termini  indicati  dai  Tavoli  tecnici  di
verifica e nell'ambito della cornice normativa vigente. 
    In particolare, il mandato commissariale del 12 marzo 2015 affida
al Commissario ad acta, al punto 4), tra le azioni e  gli  interventi
prioritari, «l'adozione del provvedimento di riassetto della rete  di
assistenza  territoriale,  in  coerenza  con  quanto   specificamente
previsto da patto per la salute 20142016», e al punto 1), «l'adozione
del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera,  coerentemente
con il Regolamento  sugli  standard  ospedalieri  di  cui  all'intesa
Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e  coni  pareri  resi  dai  Ministeri
affiancanti, nonche' le indicazioni formulati dai Tavoli  tecnici  di
verifica». 
    Sopravviene in questo contesto la legge regionale n. 11/2016  che
oggi si censura, con la quale, come visto, la Regione, modificando la
legge regionale 7 agosto 2002,  n.  29,  ha  inteso  regolamentare  i
servizi delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetriche,
riabilitative tecnico sanitarie,  le  tecniche  della  prevenzione  e
delle professioni sociali. 
    Tale legge, tuttavia, e, in particolare, i suoi articoli 1, comma
1 e 3, comma 1, non sfuggono a censura di incostituzionalita' per  le
ragioni che si vanno di seguito ad illustrare. 
    2.1. L'art. 1, comma 1, della  legge  n.  11/2016  della  regione
Calabria,  per  quanto  qui  interessa,  prevede  che  il  «Consiglio
regionale  della  Calabria,  preso  atto  di  quanto   definito   dal
Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai
disavanzi del servizio sanitario calabrese con decreto n. 130 del  16
dicembre 2015 avente ad oggetto «Linee  guida  per  l'adozione  degli
atti aziendali delle Aziende del  servizio  sanitario  della  Regione
Calabria - modifiche  ed  integrazioni  al  D.P.G.R.  n.  97/2013  e'
relativamente all'organizzazione dell'attivita' assistenziale: a)...;
b) istituisce il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in  tutte
le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso
il dipartimento  Tutela  della  salute  della  Regione  Calabria;  c)
istituisce il  Servizio  sociale  professionale  (SSP)  in  tutte  le
Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il
dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria; d) ...». 
    Come visto, dunque, la norma regionale prende formalmente atto di
quanto disposto dal Commissario ad acta con il decreto n. 130 del  16
dicembre 2015: ma in realta', come si vedra', da esso si discosta  in
maniera sostanziale. 
    2.2. Con il  detto  decreto  il  Commissario,  nell'approvare  le
menzionate linee guida,ha invero fornito alle  Aziende  del  Servizio
sanitario della Regione Calabria criteri condivisi per l'adozione dei
singoli atti aziendali, nell'ambito dei quali esercitare  la  propria
autonomia organizzativa. 
    In particolare esse prevedono (pag. 32, punto 45) che «le Aziende
definiscono   l'organizza   ione   delle   attivita'   assistenziali,
prevedendo una figura di dirigente delle  professioni  sanitarie  che
risponde  direttamente  al  Direttore   sanitario   dell'Azienda   ed
eventuali altre figure  previste  da  specifiche  norme  contrattuali
recepite con direttive regionali». Sulla base di tali linee guida  le
singole Aziende sanitarie  possono  pertanto  istituire  il  Servizio
delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale
(SSP) conformemente all'art. 7 della legge n. 251/2000. 
    2.3. Per contro, con la nonna che oggi si censura, il Legislatore
regionale  autorizza   il   Consiglio   regionale   della   Calabria,
relativamente  all'organizzazione  dell'attivita'  assistenziale,  ad
istituire il Servizio delle professioni  sanitarie  (SPS)  (lett.  b)
dell'art. 1 della legge oggi impugnata), nonche' (art. 1,  lett.  c),
il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie
provinciali, ospedaliere,  universitarie  e  presso  il  dipartimento
Tutela della Salute della Regione Calabria. 
    E'  dunque  evidente  il  contrasto  delle  disposizioni  che  si
impugnano con il citato decreto commissariale, in quanto direttamente
istitutive dei  menzionati  Servizi,  sostanzialmente  avocandosi  al
Consiglio regionale una competenza propria delle Aziende sanitarie il
cui esercizioavrebbe dovuo invece  essere  vagliato  dalla  struttura
commissariale. 
    2.4.  Da  cio'  discende  la  incostituzionalita'  sotto  duplice
profilo dell'art. 1, comma  1,  lett.  b)  e  lett.  c)  della  legge
regionale n. 11/2016. 
    2.4.1. Per un verso, quelle disposizioni  interferiscono  infatti
con le valutazioni e i poteri  del  Commissario  ad  acta,  violando,
pertanto, indirettamente, l'art. 120 della Costituzione. 
    Come infatti rammentato, tra le tante, dalla sentenza n. 79/2013,
codesta Ecc.ma Corte «ha affermato che «l'operato del Commissario  ad
acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro  dal  disavanzo
sanitario  previamente  concordato  tra  lo  Stato   e   la   Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti  ad  un'attivita'
che pure e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza  pubblica.  E',
dunque, proprio  tale  dato  -   in  uno  con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto, fondamentale (art. 32 Cost.), qual e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  finzioni
amministrative del Commissario [...] devono essere poste al riparo da
ogni interferenza degli organi regionali» (sentenze n. 28 del 2013  e
n. 78 del 2011). 
    Piu' specificatamente, secondo la Corte «la semplice interferenza
da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad
acta, come definite nel mandato commissariale, determina di  per  se'
la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (sentenza n. 28 del
2013; nello stesso senso, sentenza n. 2 del 2010); ed in particolare,
«ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale
«avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e,
quindi, l'esecuzione del mandato commissariale [...]» (sentenza n. 18
del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012)». 
    Tali concetti, piu'  di  recente,  sono  stati  ribaditi  con  la
sentenza n. 110/2014. (3) 
    2.4.2. Sotto ulteriore profilo, poi,  le  disposizioni  regionali
oggi censurate, con  gli  interventi  in  materia  di  organizzazione
sanitaria ivi contenuti, si sovrappongono alle previsioni  del  Piano
di rientro, e in particolare alle azioni  di  governance  di  cui  ai
programma operativo 2013-2015, n. 10  (approvato  in  data  2  aprile
2015, con decreto del Commissario  ad  acta  n.  14),  e  si  pongono
pertanto in contrasto con i principi fondamentali della  legislazione
statale diretti alla tutela della  salute  e  al  contenimento  della
spesa pubblica in materia sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95,
della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi  previsti
nell'accordo e nel relativo Piano «sono vincolanti  per  la  regione,
che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e  a
non adottarne di nuovi che siano di ostacolo  alla  piena  attuazione
del  piano  di  rientro»:  cio',  pertanto,  con  patente  violazione
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
    Bastera' riportarsi, sul punto,  alla  gia'  citata  sentenza  n.
79/2013 in punto di vincolativita'  delle  previsioni  contenute  nel
Piano di rientro. 
    Conclusivamente, le disposizioni contenute nell'art.1,  comma  1,
lett. b) e c) della legge della Regione Calabria  n.  11/2016  devono
essere dichiarate incostituzionali per le ragioni che precedono. 
    3. Parimenti incostituzionale e' poi l'art.  3,  comma  1,  della
legge regionale in esame, laddove, nel  modificare  l'art.  20  della
legge regionale 7  agosto  2002,  n.  29  dispone  che  «al  comma  3
dell'art. 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione
disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale  al
Settore  Sanita'),  la  parola  «sei»  e'  sostituita  dalla   parola
«dodici». 
    3.1.  Orbene,  tale  ultima  norma,  nel   dettare   disposizioni
riguardanti la nomina dei Commissari nelle Aziende  Sanitarie  ed  in
quelle  Ospedaliere,  prevede  che   «per   esigenze   di   carattere
straordinario possono essere nominati dalla Giunta  Commissari  nelle
Aziende sanitarie ed in quelle Ospedaliere preferibilmente scelti tra
i dirigenti in servizio della  Pubblica  amministrazione  e  di  enti
privati di media e  grande  dimensione  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' svolta con autonomia  gestionale  e  di  risorse,  per  un
periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino
ad un massimo di sei mesi». 
    Con la modifica  di  cui  si  discute  il  Legislatore  regionale
interviene oggi sulla durata dell'incarico commissariale,  prevedendo
un ampliamento, da sei mesi a dodici mesi (rinnovabili), della durata
in carica dei commissari straordinari regionali. 
    Tale  consistente  ampliamento   contrasta   con   il   carattere
temporaneo che propriamente caratterizza la gestione commissariale. 
    3.2. In  via  generale,  infatti,  il  Commissario  straordinario
regionale  viene  nominato  nelle  Aziende  sanitarie  ed  in  quelle
ospedaliere per ragioni del tutto eccezionali (ad es. per decadenza),
e con una durata ben limitata. 
    L'art. 3 della legge regionale in esame, invece, nel prevedere un
ampliamento della durata del mandato  commissariale  per  un  periodo
cosi' lungo (fino a ventiquattro mesi) rischia di costituire di fatto
una  sorta  digestione  ordinaria:..essa  rientrerebbe  pero'   nella
competenza propria del Direttore generale, il quale  deve  essere  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.   3-bis   del   decreto
legislativo n. 502/1992, e, in particolare, di quelli  menzionati  al
comma 3. (4) 
    3.3.  Dovendosi  ragionevolmente  ritenere  che  un  conferimento
commissariale quale quello previsto dalla disposizione  regionale  in
esame, finisce con l'assumere, di fatto, una connotazione di gestione
ordinaria, e' dunque evidente l'elusione delle procedure di nomina di
cui al richiamato art. 3-bis. 
    La disposizione regionale  in  esame  contrasta  pertanto  con  i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela
della salute  di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto  legislativo  n.
502/1992  e,  pertanto  viola  l'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Anche l'art. 3 della legge della Regione Calabria n.  11  del  20
aprile 2016 dovra' pertanto esser dichiarato incostituzionale. 

(1) Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle  Citta'
    metropolitane, delle Province e dei Comuni nel  caso  di  mancato
    rispetto di norme e trattati  internazionali  o  della  normativa
    comunitaria oppure di  pericolo  grave  per  l'incolumita'  e  la
    sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo  richiedono  la   tutela
    dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la
    tutela dei livelli essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
    diritti civili e sociali, prescindendo dai  confini  territoriali
    dei governi locali.  La  legge  definisce  le  procedure  atte  a
    garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel  rispetto
    del  principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di   leale
    collaborazione. 

(2) Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo  120,  secondo
    comma,  della  Costituzione,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, su proposta del Ministro competente per materia,  anche
    su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente
    interessato un  congruo  termine  per  adottare  i  provvedimenti
    dovuti  o  necessari;  decorso  inutilmente  tale   termine,   il
    Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta
    del Ministro  competente  o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, adotta  i  provvedimenti  necessari,  anche  normativi,
    ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla   riunione   del
    Consiglio dei  ministri  partecipa  il  Presidente  della  Giunta
    regionale della Regione interessata al provvedimento. 

(3) «la mera potenziale situazione di interferenza  con  le  funzioni
    commissariali e' idonea - a prescindere dalla  ravvisabilita'  di
    un diretto contrasto con i poteri del commissario - ad  integrare
    la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. D'altro  canto,
    «ogni intervento  che  possa  aggravare  il  disavanzo  sanitario
    regionale «avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano
    di rientro e, quindi,  l'esecuzione,  del  mandato  commissariale
    [...]» (sentenza n. 131 del 2012)» (sentenza n. 18 del 2013)». 

(4) «La regione provvede alla nomina  dei  direttori  generali  delle
    aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
    obbligatoriamente all'elenco regionale  di  idonei,  ovvero  agli
    analoghi elenchi delle altre regioni,  costituiti  previo  avviso
    pubblico e selezione  effettuata,  secondo  modalita'  e  criteri
    individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita
    dalla regione medesima in  prevalenza  tra  esperti  indicati  da
    qualificate istituzioni scientifiche  indipendenti,  di  cui  uno
    designato  dall'Agenzia  nazionale   per   i   servizi   sanitari
    regionali, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
    pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni.  Alla
    selezione si accede con il possesso di  laurea  magistrale  e  di
    adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale. nel  campo
    delle strutture sanitarie o settennale negli altri  settori,  con
    autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle  risorse
    umane, tecniche o  finanziarie  nonche'  di  eventuali  ulteriori
    requisiti stabiliti dalla regione.  La  regione  assicura,  anche
    mediante  il  proprio  sito  internet  adeguata   pubblicita'   e
    trasparenza ai bandi alla procedura di selezione, alle  nomine  e
    ai curricida. Resta ferma l'intesa con il rettore per  la  nomina
    del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.»